Legge Pinto
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Approfondimenti
- Indennizzi legge Pinto, richiesta inammissibile senza istanza di prelievo ProductIl Sole 24 Ore|2 giugno 2023|NORME E TRIBUTI | p. 34 | di Patrizia Maciocchi
- Sulla legge Pinto il primo rinvio pregiudiziale alla Cassazione ProductIl Sole 24 Ore| 30 marzo 2023| NORME E TRIBUTI |p. 38 |di Giovanni Negri
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Il lavoro espone gli aspetti sostanziali della fattispecie della violazione del termine ragionevole di durata del processo disciplinata dalla l. n.89/2001 (nota come legge Pinto") come modificata dal d. l.…
APPROFONDIMENTI della nostra redazione
È legittimo subordinare l’ammissibilità della domanda per ottenere l’indennizzo per l’eccessiva durata del processo amministrativo, alla presentazione dell’istanza di prelievo sei mesi prima che sia scaduto il termine ragionevole di durata del procedimento fissato dalla legge Pinto. Questo perché l’istanza di prelievo, con la quale si sollecita il giudice ad anticipare la discussione del ricorso, consente una più rapida definizione del giudizio, utilizzando un modello procedimentale alternativo.
La Corte costituzionale ( sentenza 107 Redattore D’Alberti), nega che la condizione posta dall’articolo 2 comma 1 della Legge Pinto (89/2001), costituisca un vulnus costituzionale, come ipotizzato dalla Corte d’Appello di Bologna. Il giudice remittente, considerava applicabili i principi affermati proprio dalla Consulta nel 2019 (sentenza 34). In quell’occasione, infatti, il giudice delle leggi, aveva bollato come incostituzionale l’articolo 54, comma 2, del Dl n. 112/2008 per la parte in cui faceva derivare l’inammissibilità della domanda di indennizzo, dalla mancata presentazione dell’istanza di prelievo.
L’omissione del rimedio preventivo poteva pesare, aveva spiegato la Consulta, solo sulla quantificazione dell’indennizzo, ma sull’ ammissibilità del ricorso. Quell’istanza rappresentava, infatti, solo un adempimento formale, non utile a consentire un’efficace accelerazione della decisione di merito. La sua mancata attivazione non poteva quindi condizionare la proponibilità del ricorso per l’equa riparazione. Ora la Corte costituzionale valorizza invece il cambio di passo e la diversa capacità dell’istanza di rimedio di incidere sui processi “lumaca”.
Nella fattispecie regolata dall’articolo 54, comma 2, del Dl 112/2008, la presentazione dell’istanza di prelievo era, infatti, solo sollecitatoria. Mentre il rimedio introdotto dalla legge 208/2015 supera la funzione «puramente dichiarativa», per raggiungere lo scopo di una rapida definizione, attraverso l’utilizzo del modello procedimentale alternativo» della decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.
Né contrasta con l’effettività del rimedio il fatto che sia mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate, se ci siano i presupposti della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, il che giustifica la definizione con sentenza in forma semplificata. È così raggiunto, per la Consulta, il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e l’esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo.
È la prima applicazione di una delle novità più significative della riforma del Codice di procedura civile, il rinvio pregiudiziale alla Cassazione. Perché, come previsto dalle disposizioni applicative della novità introdotta da qualche settimana, con la pubblicità data dalla pubblicazione del provvedimento sul sito della medesima Cassazione, la Corte d’appello di Napoli ha devoluto in via preventiva la decisione su una questione cruciale, le condizioni per ottenere l’equa riparazione per l’eccessiva durata del giudizio davanti al giudice di pace. In discussione c’è infatti l’ammissibilità di una richiesta di equa riparazione presentata senza la preventiva proposizione dell’istanza di decisione orale prevista dall’articolo 281 sexies del Codice di procedura civile. Sul punto, come ricorda l’ordinanza del 2 marzo, si fronteggiano due orientamenti diametralmente opposti. Il primo, sostenuto dalla difesa, vede circoscritto lo schema di decisione in seguito a trattazione orale al procedimento davanti al giudice monocratico, come confermato dal «capo III bis–del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica». Inoltre, il legislatore, nel delineare il procedimento davanti al giudice di pace avrebbe dettato una disciplina autonoma e del tutto specifica «in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario svolgentesi innanzi al Tribunale». Il secondo invece, che aveva condotto in primo grado a un giudizio di inammissibilità della richiesta, valorizza il rinvio fatto dal Codice all’applicabilità davanti al giudice di pace delle misure procedurali in corso davanti al giudice unico. La Corte d’appello, allora, ha riscontrato la presenza di tutte le condizioni previste per il rinvio, così come delineate dal nuovo articolo 363 bis del Codice di procedura civile, decidendo per la prima applicazione di una disposizione istituita per ridurre il contenzioso e favorire la certezza del diritto. Innanzitutto la questione controversa è essenziale per la definizione del procedimento perché aderendo alla seconda soluzione interpretativa l’opposizione verrebbe interamente respinta, mentre avallando la prima ne emergerebbe la fondatezza, quantomeno parziale, della opposizione e della pretesa della difesa. Non risulta, poi, che la Cassazione si sia mai pronunciata sul punto. Ci sono, poi, gravi difficoltà interpretative (aspetto cruciale sul quale l’ordinanza di rinvio è previsto debba diffondersi per metterne in evidenza esistenza e rilevanza): la questione è stata già affrontata in numerosi giudizi da parte della Corte d’appello, con diverse conclusioni, ed è sicuramente suscettibile di riproporsi in numerosi altri giudizi anche in considerazione, sottolinea l’ordinanza di rinvio, del crescente numero di ricorsi da legge Pinto per procedimenti davanti al giudice di pace.