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Reati di associazione e declinazioni preternazionali della criminalità organizzata

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La crescente proiezione transnazionale della criminalità organizzata ha reso sempre più pressante l’esigenza di indirizzare le legislazioni statali alla convergenza verso modelli d’incriminazione intesi alla promozione della cooperazione giudiziaria nella repressione della criminalità di gruppo transfrontaliera. Il volume si propone di verificare la congruenza della disciplina domestica con i paradigmi del ‘gruppo criminale organizzato’ e dell’ organizzazione criminale’, proposti rispettivamente in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite e all’Unione europea, qui riassunte nel comune e forse inedito riferimento a una declinazione ‘preternazionale’ della criminalità di gruppo. L’intento è di appurare se sia possibile accedere a una soluzione in grado di assicurare un corretto adempimento degli obblighi di penalizzazione internazionali ed europei che risulti altresì congruente con il quadro interno dei principi politico-criminali di rilevanza costituzionale. Tale verifica, caratterizzata dalla duplice comparazione sincronica e diacronica, risulta scandita dall’alternativa semantica che la locuzione ‘criminalità organizzata’ propone già nel linguaggio delle scienze criminali e che può essere compendiata nel sintagma « associazione criminosa versus crimini dell’associazione»: alternativa, questa, che richiama la fondamentale scelta politico-legislativa di incriminare di per sé la (partecipazione alla) societas sceleris ovvero di punire più gravemente, attraverso corrispondenti circostanze aggravanti, i delitti commessi in esecuzione del programma delittuoso. La lettura complessiva dei risultati della comparazione sincronica e diacronica alla luce degli orientamenti che si stagliano in sede europea suggerisce di valutare l’opportunità dell’abbandono del reato di associazione per delinquere nella sua configurazione universale in favore dell’introduzione di distinte fattispecie, caratterizzate per il modus operandi e per il fine perseguito. Questa opzione appare altresì compatibile con l’introduzione di un’apposita aggravante comune da applicare ai reati commessi in attuazione del programma criminale dell’organizzazione, quando gli obiettivi criminosi di quest’ultima non minaccino beni candidati dal legislatore alla maggiore salvaguardia garantita dalla fattispecie associativa.

CAPITOLO I
LE ORIGINI E GLI SVILUPPI DELLA DEFINIZIONE
DI ORGANIZZAZIONE CRIMINALE
1. Premessa …. 9
2. Tra organised crime, criminal organisation e illegal enterprise …. 12
2.1. Dalle indagini empiriche alla disciplina: gli approcci legislativi statunitensi ……. 17
2.1.1. La responsabilità penale “composita” … 26
3. Verso una definizione (euro)unitaria di organizzazione criminale . 33
4. Il modello di organizzazione criminale nella Convenzione delle Nazioni Unite
del 2000 …… 41
5. Le ripercussioni della definizione internazionale sul diritto dell’Unione europea: la decisione-quadro 2008/841/GAI . 48
5.1. Le condotte di partecipazione all’organizzazione criminale nella decisionequadro 2008/841/GAI … 55
6. Verso un ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella lotta contro la
criminalità organizzata? .. 59
6.1. Conspiracy, reato associativo e compartecipazione criminosa: il multiforme approccio degli Stati dell’aerea UE nel contrasto alla criminalità organizzata . 65
7. I riflessi delle disarmoniche discipline nazionali in materia di criminalità
organizzata sulla cooperazione giudiziaria . 69
7.1. (…) nel “dialogo” tra sistemi di civil law e sistemi di common law ………… 73
7.2. (…) e nelle relazioni tra ordinamenti dotati della fattispecie associativa . 75
8. Il persistente richiamo alla compagine criminale nelle sollecitazioni de lege
ferenda del Parlamento europeo: tra illegal enterprise e metodo mafioso ……….. 78
CAPITOLO II
CORREDO EMPIRICO E RILEVANZA DELLE CONDOTTE ESTERNE
NELLA MUTEVOLE TIPIZZAZIONE DELLA CRIMINALITÀ DI GRUPPO
1. Le ragioni di un’indagine storica ….. 83
2. La prima codificazione del reato associativo tra sedizione e brigantaggio …….. 88
288 Declinazioni preternazionali della criminalità organizzata
3. L’influenza del modello francese sulle codificazioni dell’Italia preunitaria ….. 95
3.1. La comitiva armata … 98
4. Il distinto modello sperimentato dal codice toscano del 1853 103
5. La tipizzazione del supporto (dall’) esterno all’associazione criminale nel
codice napoleonico e nelle codificazioni preunitarie … 107
5.1. L’assistenza alla comitiva armata nel cuneo tra partecipazione all’associazione criminale e compartecipazione nel reato-scopo . 112
5.2. L’assenza di una fattispecie sui generis per le condotte di sostegno all’associazione nel codice toscano del 1853 .. 114
6. La definitiva emancipazione dal riferimento al banditismo: l’associazione per
delinquere nel codice Zanardelli … 115
6.1. La fattispecie “ibrida” dei corpi armati per commettere un reato determinato …. 122
6.2. Le condotte di ausilio alla compagine criminale “fuori dei casi di complicità” .. 125
7. Il reato associativo nel codice del 1930: l’affrancamento dall’organizzazione
delle bande nei reati politici  128
7.1. Le associazioni illecite con finalità non delittuosa .. 132
8. Il ritorno della dimensione empirica nei reati di associazione introdotti dalla
legislazione di età repubblicana ….138
8.1. (…) e lo scollamento dal contesto esperienziale nel reato di associazione
con finalità di terrorismo … 143
9. La “tenuta” dell’associazione di tipo mafioso . 156
10. L’improponibilità di una definizione unitaria di « organizzazione criminale »
in diritto penale sostanziale e la geometria variabile della « criminalità organizzata » nella disciplina penale processuale … 164
CAPITOLO III
I REATI DI ASSOCIAZIONE
TRA OBBLIGHI DI INCRIMINAZIONE E GARANZIE PENALI
1. La delimitazione dell’indagine alla criminalità organizzata comune…………… 175
2. La nozione di “organizzazione criminale” tra obblighi di incriminazione e
formante giurisprudenziale … 179
2.1. La dubbia verosimiglianza di un soddisfacimento degli impegni di penalizzazione al di qua della fattispecie di associazione .. 185
3. Il profilo strutturale del paradigma associativo comune: le indicazioni letterali e sistematiche ….. 189
3.1. La distinzione tra pactum e societas sceleris nell’interpretazione dottrinale .. 194
3.2. Lo standard organizzativo nella giurisprudenza in materia di associazione per delinquere comune  199
3.2.1. (…) e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti . 204
Indice sommario 289
4. Associazione, organizzazione, movimento e gruppo . 210
5. L’inconciliabilità dello standard minimo assunto dalla giurisprudenza con il
requisito dell’organizzazione insito nell’associazione e la necessaria autonomia della compagine sociale come ente criminogeno . 214
6. Alcuni corollari: a) il contenuto tipico delle condotte di associazione .. 222
7. Segue: b) la questione del concorso esterno nei reati associativi  225
8. La soddisfazione, de lege lata, degli obblighi di penalizzazione di fonte internazionale ed europea: a) la nozione di gruppo criminale organizzato . 233
8.1. (…) e di organizzazione criminale . 238
9. Segue: b) le condotte di partecipazione al gruppo criminale organizzato e all’organizzazione criminale ….. 240
CAPITOLO IV
SULLA VIA DI DAMASCO
VERSO L’ABBANDONO DELLA FATTISPECIE
DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE COMUNE
1. La storia insegna ma non ha scolari (?) …. 243
2. Una questione preliminare: associazione, organizzazione o gruppo? ……………. 247
3. La dubbia praticabilità della via indicata dalla politica criminale europea …. 247
4. Quo vadis?… 249
5. La questione del numero dei sodali .. 250
6. La tipizzazione delle condotte di associazione … 253
7. Quale destino per le condotte di supporto all’associazione? . 257
8. Irrilevanza penale delle associazioni minori e horror vacui . 261
9. Una proposta de lege ferenda .262
Indice bibliografico .265