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DIFFERENZE TRA CATASTO TAVOLARE E CATASTO ORDINARIO
TAVOLARE | ORDINARIO |
Il sistema catastale tavolare (o catasto tavolare o sistema del libro fondiario) è un tipo di ordinamento catastale differente da quello ordinario, riconducibile principalmente alle esperienze dei territori dell’impero austro-ungarico e, come tale, solo parzialmente fruito nel nostro Paese Il sistema del tavolare, infatti, oggi vige in Italia nei territori annessi al termine della prima guerra mondiale, vale a dire le attuali province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano, in alcuni comuni della provincia di Udine, nel comune di Pedemonte (Provincia di Vicenza), nei comuni di Magasa e Valvestino (Provincia di Brescia) e in tre comuni della Provincia di Belluno (Cortina d’Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana). | Il catasto italiano, inventario dei beni immobili presenti nel territorio nazionale, è stato realizzato attraverso la costituzione di due successivi distinti sub-sistemi: il primo – denominato Catasto Terreni – comprendente l’elenco di tutti i terreni di natura agricola ovvero comunque inedificati, il secondo – denominato Catasto Edilizio Urbano – costituito dalle costruzioni di natura civile, industriale e commerciale. |
- Principio del predecessore tavolare
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- detto anche principio di continuità nelle intavolazioni, ovvero nel senso che si può iscrivere un diritto solo nei confronti del soggetto proprietario iscritto.
- Principio dell’iscrizione
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- il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l’iscrizione nel libro fondiario.
Questa operazione, detta “intavolazione“, è il vero atto traslativo, ed è quindi presupposto di efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione del diritto reale.
- il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l’iscrizione nel libro fondiario.
- Nel diritto italiano vige invece il principio che la compravendita, anche immobiliare, si perfeziona con il solo consenso (art. 1376 del Codice Civile) e che la trascrizione è il mezzo per dirimere i conflitti tra più acquirenti dallo stesso alienante.
- Principio della pubblica fede
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- l’iscrizione vale titolo in favore dei terzi (aventi un interesse legittimo e attuale) che in essa facciano affidamento con un duplice senso:
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- funzione negativa: ciò che non è iscritto nel libro fondiario è inefficace contro i terzi in buona fede
- funzione positiva: ciò che è iscritto, ha efficacia contro chiunque.
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- l’iscrizione vale titolo in favore dei terzi (aventi un interesse legittimo e attuale) che in essa facciano affidamento con un duplice senso:
- ha carattere probatorio e le risultanze tavolari hanno valore costitutivo dei diritti.